A tutto il personale scolastico

Considerato l’imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, ritengo necessario trasmettere alle SS.LL. le indicazioni che sono giunte alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.


I documenti di riferimento sono:
● La CM 1107 del 22 luglio 2021
● DL 111 del 6 agosto 2021
● Il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)
● I verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021.


In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica. Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.


A queste misure si aggiunge un’importante novità, ovvero la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), introdotta dal DL 111 all’art. 1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza. La norma definisce, al contempo, l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde.


La certificazione verde, definita dal Ministro dell’Istruzione una ulteriore misura di sicurezza, è rilasciata nei seguenti casi:
1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi)
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti.

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.
Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Nello specifico a rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
In capo ai Dirigenti scolastici è posto l’obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.
Riporto, qui di seguito, un passo del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che riguarda l’impiego del Green Pass.


ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.


2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.


5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Alla luce di quanto su esposto e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, raccomando a ciascuno di voi un’attenta lettura delle prescrizioni normative e sollecito tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.


Trasmetto, pertanto, in allegato i seguenti documenti del Ministero dell’Istruzione:
1. Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” – prot. 257 del 06/08/2021
2. l’unito Piano scuola 2021/22
3. D.L. n111 del 06/08/2021


Ricordo che i documenti ministeriali sopraelencati e altri, relativi all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, sono consultabili sulla home page del sito nella sezione https://istitutocomprensivoacqualagna.edu.it/avvio-anno-scolastico-2021-2022-iotornoascuola/


Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonietta Ciocca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993)